1. L'organico dei centri di riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo di cui all'articolo 3 è costituito da un direttore scientifico, responsabile del centro, che predispone e vigila sui programmi riabilitativi con l'ausilio del personale medico, tecnico e amministrativo individuato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. Il direttore scientifico del centro di cui al comma 1 deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di almeno una delle seguenti specializzazioni:
a) fisiatria;
b) fisiochinesiterapia;
c) neuropsichiatria infantile;
d) neurologia;
e) psichiatria.
3. Negli organici dei centri sono inoltre previste le seguenti figure professionali:
a) un direttore amministrativo;
b) uno o più addetti alla psicomotricità e alla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo;
c) uno o più addetti alla fisioterapia;
d) uno o più assistenti alla terapia della psicomotricità attraverso l'utilizzo del cavallo;
e) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie e la scuola;
f) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e di controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al centro;
g) uno o più addetti alla logopedia;
h) uno o più istruttori di equitazione;
i) uno o più assistenti.